Il volontariato è un'attività libera e gratuita svolta per ragioni di solidarietà e di giustizia sociale.

Può essere rivolta a persone in difficoltà, alla tutela della natura e degli animali, alla conservazione del patrimonio artistico e culturale.

Nasce dalla spontanea volontà dei cittadini di fronte a problemi non risolti (o non affrontati) dallo stato e dal mercato. Per questo motivo il volontariato si inserisce nel "terzo settore" insieme ad altre organizzazioni che non rispondono alle logiche del profitto o del diritto pubblico.

Il volontariato può essere prestato individualmente in modo più o meno episodico, o all'interno di una organizzazione strutturata che può garantire la formazione dei volontari, il loro coordinamento, la continuità dei servizi.
 

Norme sul volontariato in Italia

In Italia la Legge n. 266 del 1991 regola il volontariato organizzato e, unica in Europa[citazione necessaria], istituisce delle strutture - presenti in ogni regione - per lo sviluppo e la crescita del volontariato (i Centri di Servizi per il Volontariato, CSV) che forniscono gratuitamente alle Organizzazioni di Volontariato servizi nel campo della promozione, della consulenza, della formazione e della comunicazione.

Il non volontariato

Per volontariato si intende impropriamente anche un’attività volontaria prestata in modo semigratuito, per acquisire la pratica in una professione o in un lavoro. Questo tipo di attività cresce di anno in anno, le statistiche dicono che il 7% degli italiani è impegnato in attività cosiddette volontarie e il numero è destinato a salire. Questo genere di prestazione si configura come vero e proprio lavoro nero, o sottopagato, o comunque come forme di sfruttamento del lavoro aggirando quanto la legge prevede, ad esempio in materia di tirocini e apprendistati.

Le associazioni

Per la legge italiana il volontariato organizzato nelle associazioni ha le caratteristiche previste dalla Legge 266/1991 che sono: gratuità assoluta delle prestazioni fornite dai volontari in modo personale e spontaneo; divieto assoluto di retribuzione degli operatori soci delle associazioni. La stessa legge prescrive che le associazioni debbano presentare democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative.

Esistono poi tanti enti che non sono giuridicamente organizzazioni di volontariato perché non sono enti autonomi (sono parastatali o controllati dalla Chiesa e quindi le cariche non sono elettive e la struttura non è definibile come democratica), ma all'interno vi sono pure persone che prestano attività volontaria, accanto a persone retribuite.

Poi vi sono enti che non prevedono il vincolo assoluto della gratuità della prestazione e quindi retribuiscono i propri soci, ma possono anche avere volontari che affiancano il personale retribuito, operando gratuitamente.